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Adeguamento sismico scuole: ripartito il Fondo tra Regioni e province autonome

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Sintesi dell'Ordinanza n.3879

Per l'adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole e la costruzione di nuovi edifici scolastici in sostituzione di quelli a rischio sismico, nella Legge Finanziaria 2008 il Governo italiano ha incrementato il Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ulteriori 20milioni di euro. Il 19 maggio scorso, è stata firmata l'Ordinanza n.3879 che disciplina le modalità di utilizzo di questo fondo e ripartisce i 20milioni di euro riferiti all'annualità 2010 tra le Regioni e le Province autonome italiane.

Per utilizzare le quote assegnate, ogni regione deve predisporre e trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile un piano di interventi di adeguamento o di nuova edificazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza n.3879 in Gazzetta Ufficiale. Se le regioni assegnatarie non rispettano le scadenze, il Dipartimento della Protezione Civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre Regioni.

Nel piano di interventi, rispetto agli edifici scolastici da adeguare sismicamente o ricostruire, le Regioni devono indicare: priorità attribuita, Regione, Comune, Provincia, classificazione attuale, classificazione nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione, volume, tipo di intervento, indice di rischio, costo convenzionale a metro cubo, costo convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto, finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore, eventuale documentazione di supporto alla richiesta, parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale.

Tabella di ripartizione dell'annualità 2010

 


Amministrazione


Percentuale ripartizione


Finanziamento assegnato annualità 2010

Abruzzo

3,62%

€723.818,25

Basilicata

2,32%

€463.709,78

Calabria

7,43%

€1.485.333,86

Campania

16,20%

€3.239.167,93

Emilia Romagna

8,11%

€1.621.312,66

FriuliVeneziaGiulia

2,74%

€548.017,01

Lazio

10,68%

€2.136.717,40

Liguria

1,67%

€334.564,45

Lombardia

3,28%

€656.388,08

Marche

4,48%

€895.266,06

Molise

1,41%

€282.951,90

Piemonte

1,29%

€258.251,80

Provincia Bolzano

0,50%

€100.000,00

Provincia Trento

0,76%

€151.675,88

Puglia

5,51%

€1.102.461,29

Sardegna

0,50%

€100.000,00

Sicilia

13,67%

€2.734.805,08

Toscana

6,54%

€1.307.304,57

Umbria

2,79%

€558.360,43

Valle D'Aosta

0,51%

€101.973,42

Veneto

5,99%

€1.197.920,15

 

100,00%

€20.000.000,00

 

Interventi ammessi e non ammessi al finanziamento

Gli interventi ammessi al finanziamento sono stati definiti nell'ordinanza n.3728 "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri" del 29 dicembre 2008 all'art.1, commi 4, 5, 6 e 7. Nell'ordinanza si precisa che gli interventi devono riguardare:

  • l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, se risultano necessari da verifiche tecniche eseguite coerentemente alle norme;
  • l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici che, anche se non sono state eseguite le verifiche tecniche, si trovano in una reale situazione di grave e attuale rischio sismico. Devono però essere disponibili studi o ducumenti che lo certificano;
  • la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento sismico in relazione al costo per la costruzione di un nuovo edificio. Devono però esserci situazioni di rischio areale (come l'instabilità di versante, il pericolo di alluvioni o inondazioni) tali da autorizzare la demolizione dell'esistente e la ricostruzione di un nuovo edificio scolastico, eventualmente anche in una zona diversa.

In ogni caso, gli edifici scolastici pubblici per i quali si può utilizzare il finanziamento si devono trovare nelle zone sismiche classificate come 1, 2 o 3. Si escludono inoltre quelli costruiti o adeguati secondo le norme sismiche emanate dopo il 1984 e quelli per cui la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o ad una di sismicità superiore. Nei finanziamenti sono ammessi anche gli  interventi di adeguamento nelle Regioni e Province autonome interamente classificate in zona 4.

Nel caso di interventi che comportano la demolizione dell'edificio esistente, il finanziamento sarà calcolato tenendo conto della volumetria minore tra quella dell'edificio da demolire e quello da costruire.

Non sono infine consentiti interventi su edifici scolastici pubblici già finanziati nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, né interventi su edifici a destinazione mista (scolastica-abitativa, scolastica-commerciale, etc.), a meno che, per questi ultimi, non sia preventivamente garantita, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle altre destinazioni.




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Ultimo aggiornamento ( Martedì 01 Giugno 2010 12:11 )  

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